Paga!! * Paga? * Meda!!

Pubblicato il 13 giugno, 2009 alle 6:26 pm da La Redazione


Paga!! * Paga? * Meda!!

Ospitiamo l’intervento di un cittadino ozierese, augurandoci che altri ne seguano, su qualsiasi argomento d’interesse comune e dando sin d’ora la disponibilità del nostro piccolo sito web.

Con le Delibere di Consiglio Comunale n. 25 e 26 del 25 maggio 2009 i nostri Amministratori comunali, con decisioni che hanno avuto l’unanimità dei presenti, hanno integrato e modificato i regolamenti per la gestione della Comunità d’accoglienza per anziani “Villa Campus e della Casa Protetta per non-autosufficienti “Clemenza e Giuseppe Pietri, che finalmente potrà essere utilizzata.

Ma, a mio modestissimo e personalissimo parere, c’è poco da brindare perché la novità normativa ed operativa, più che gli aspetti socio-assistenziali, rivela il lato meno solidaristico dell’operazione, quello finanziario, fatta per recuperare ed incamerare quattrini alle casse comunali, scucendoli dalle tasche vuote degli ospiti (il più delle volte incolpevoli e costretti) ed eventualmente dai loro parenti tenuti “agli alimenti”, secondo quanto previsto dal Codice Civile e richiamato nei regolamenti approvati ed ormai efficaci:

Art. 5 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
All’atto della domanda il richiedente deve comprovare la propria situazione anagrafica, sanitaria, reddituale e patrimoniale.
Qualora il richiedente non sia in grado di coprire con il proprio reddito il costo del servizio, gli obbligati di cui all’art. 433 e seg. del Codice Civile devono comprovare la propria situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale con le stesse modalità del richiedente.
In caso di richiesta al Comune di integrazione retta, l’utente e/o i soggetti obbligati, dovranno sottoscrivere l’allegato A) che è parte integrante del presente Regolamento. Il Comune di Ozieri si riserva la facoltà di effettuare accertamenti circa la veridicità della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata dai richiedenti.

Con delibera n. 42 e 43 del 18 febbraio 2009 la Giunta Comunale aveva determinato “il costo” (intendendo con questo termine “la retta”) di ogni ospite presente in una delle strutture con procedimento ragionieristico, come si evince dallo specchietto riassuntivo presente in delibera.

In pratica, costo totale diviso numero di utenti, uguale € 1.400,00 mensili, come potrebbe fare qualunque struttura ricettiva privata. Apparentemente un intervento oltre che legittimo anche logico: chi usufruisce di prestazioni particolari ne paghi i costi, rendendo così neutro, a costi zero, l’intervento del Comune.

Ma ci sono alcuni aspetti controversi, perché i costi per il funzionamento delle strutture e quindi per l’utente sono stabiliti “a pie’ di lista”: se i costi aumentano, per esempio perché necessita una maggiore quantità di personale (e Dio solo sa quanto ce ne vorrebbe e quanto ce ne sarebbe disponibile ad essere assunto!), chi se ne frega, pagheranno i vecchietti ed i loro parenti. E la spesa per il personale incide per il 82,93 % del totale.

Inoltre il Comune ottiene dalla Regione dei contributi per il mantenimento di un minimo assistenziale, ad es. per il 2009 per Villa Campus, a valere su fondi regionali per Servizi Socio Assistenziali, il Comune di Ozieri ha ottenuto € 183.146,24 e dallo Stato € 1.563,20, mentre dal Fondo indistinto comunale sono usciti solo € 27.662,93, avendo l’utenza contribuito direttamente con € 228.989,34.

Se l’utenza dovesse sostenere l’intero costo, il Comune non solo non sborserà una lira ma mi chiedo se continuerà ad ottenere sovvenzioni regionali, come previsto dalla, richiamata in delibera, legge n.23 del 23.12.2005 che si riferisce al Sistema integrato di assistenza:

Art. 25: Finanziamento del sistema integrato
1. Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate dai comuni, dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione europea.
2. La Regione provvede alla ripartizione dei finanziamenti derivanti da risorse proprie e dagli stanziamenti statali e comunitari agli enti locali, al fine di assicurare la realizzazione dei livelli essenziali sociali e sociosanitari ed il cofinanziamento degli interventi di competenza dei comuni, sulla base di parametri individuati in relazione a:
a) i livelli essenziali sociali e sociosanitari da garantire su tutto il territorio regionale;
b) la situazione demografica, epidemiologica, territoriale e socio-economica dei vari ambiti;
c) gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi e la loro omogeneità nel territorio regionale.
3. I comuni destinano al finanziamento dei servizi sociali ulteriori risorse derivanti dal proprio bilancio comunale.
4. L’individuazione dei parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, è oggetto di intesa tra la Regione e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005.

Art. 26: Fondo regionale per il sistema integrato
1. Per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente legge la Regione istituisce nel proprio bilancio appositi stanziamenti che costituiscono il “Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona”, distinto, rispettivamente, in parte corrente e in conto capitale, in cui confluiscono le risorse regionali, statali e comunitarie.
2. Il fondo, al netto della quota di cui al punto c) del comma 3, è ripartito fra i comuni in base ai criteri di cui all’articolo 25.
3. Il fondo opera secondo le seguenti modalità:
a) una quota è assegnata ai singoli comuni per la realizzazione di interventi di promozione della comunità locale e per i servizi non compresi nella gestione associata;
b) una quota è assegnata ai comuni stessi, tenendo conto delle modalità di gestione unitaria associata prescelta ed é erogata all’ente gestore da essi individuato;
c) una quota è riservata alla Regione per il funzionamento del sistema informativo sociale, per il conferimento di incentivi e per il finanziamento di azioni innovative – sperimentali e di progetti di interesse regionale.
Art. 27: Compartecipazione dei destinatari degli interventi alla spesa
1. I soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per la erogazione degli interventi previsti dal programma personalizzato secondo criteri di solidarietà e di progressività; sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti con posizioni economiche inferiori ad una soglia minima determinata dalla Regione.
2. La compartecipazione alla spesa è determinata sulla base della valutazione della situazione economica degli aventi diritto e concerne la generalità dei servizi ed interventi del sistema integrato.
3. Nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 42, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sono determinati gli elementi reddituali e patrimoniali oggetto della valutazione, i soggetti interessati dalla stessa, il relativo procedimento ed i soggetti competenti, la quantificazione della compartecipazione alla spesa per i singoli servizi, i criteri per l’aggiornamento del minimo vitale di cui al comma 1 e delle quote di compartecipazione.

In conclusione mi chiedo se, con i criteri adottati, il Comune non rischi di trasformarsi in un freddo centro di calcolo, con la gestione economica delle due strutture affidata al buon cuore di chi -chiunque esso sia- guida il piccolo carrozzone, limitando al minimo le voglie e gli appetiti di aspiranti collaboratori.

Mi si obietterà che certamente non mancherà il controllo vigile e lungimirante dell’opposizione –qualunque essa sia- ma, vista l’unanimità dei consensi ottenuti in Consiglio comunale, qualche dubbio mi resta.

In attesa di una risposta che non arriverà mai, non avendo io titolo per fare domande e nel silenzio di chi il titolo invece lo avrebbe, ringrazio dell’ospitalità e porgo distinti saluti
Franco Murru

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